AUMENTARE LE COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE - LA MIA PROPOSTA DI LEGGE

L'idea sottesa agli interventi normativi che si sono avvicendati negli ultimi anni manifesta una propensione del legislatore di far sempre più ricorso ai giudici di pace, anche al fine di evitare il tracollo della giustizia nel nostro Paese, aumentando negli anni le competenze civili e attribuendo nuove considerevoli competenze penali e in materia di immigrazione.
Alcuni dati statistici segnalano che dall'anno 1995 all'anno 2011 i giudici di pace hanno definito 23 milioni e 500.000 procedimenti tra civili e penali.
Ulteriori punti di forza della magistratura di pace, pertanto, si possono individuare nella durata media dei processi, di circa un anno, che, se raffrontata ai cinque anni di durata media dei processi in tribunale, appare realmente molto più celere.
La proposta di legge in esame intende, perciò, ampliare ulteriormente la competenza in materia penale del giudice di pace (e quindi di passaggio a un rito più rapido, pur nel rispetto delle garanzie costituzionali).
Ampliando la competenza dei giudici di pace per i reati di: percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio, interferenza illecita nella vita privata, reati relativi alla captazione di conversazioni telefoniche o comunicazioni altrui, intercettazione illecita e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, rivelazione del contenuto di documenti segreti, rivelazione di segreto professionale, segreti scientifici o industriali, furto, sottrazione di cose comuni, rapina propria ed impropria non aggravata, invasione di terreni o edifici, turbativa violenta del possesso di cose immobili, danneggiamento, ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione o danneggiamento di animali altrui, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, truffa, appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
Inoltre si dovrebbero assegnare alla cognizione del giudice di pace penale la materia relativa agli stupefacenti nelle sue forme non aggravate prevista dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e le fattispecie di reato contenute negli articoli 186, 187 e 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Con la modifica proposta il carico di lavoro del processo penale ordinario verrà snellito e notevolmente sgravato, provocando così un'accelerazione consistente nei tempi medi di definizione dei procedimenti penali davanti al Tribunale, che ha ormai raggiunto tempi inaccettabili.