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Tancredi Turco

Tancredi Turco

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    IL D.P.R. N. 309 DEL 1990 - TESTO UNICO STUPEFACENTI delinea un sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope fortemente repressivo e proibizionista retaggio di una concezione di lotta alla droga che può dirsi ormai non più coerente con lo scenario sociale italiano.

    Oggi la normativa vigente prevede:

    - sanzione amministrativa, art. 75 Testo Unico Stupefacenti.

    per il consumatore che sia colto con una quantità massima detenibile di sostanza, fissata da apposito decreto ministeriale (limiti introdotti a suo tempo con il DM 11 aprile 2006) per ciascuna sostanza, perché si rimanga nell’alveo di uso personale ma comporta tuttavia l’applicazione di sanzioni quale la sospensione della patente di guida ovvero il ritiro del passaporto o del porto d’armi da uno a 12 mesi.

    - sanzione penale, art. 73 Testo Unico Stupefacenti.

    se la quantità detenuta è superiore, anche di poco, a tale quantità predefinita apre le porte alla contestazione del reato di spaccio di cui all’art. 73 Testo Unico Stupefacenti con pene molto pesanti.

    C’è una sostanziale assimilazione della

    - detenzione oltre limite massimo detenibile o la coltivazione di qualche pianta di cannabis a fini di consumo personale alla

    - commercializzazione e alla distribuzione delle stesse sostanze (spaccio).

    Nella pratica, molti consumatori trovati con modiche quantità, verosimilmente, destinate ad uso personale, (ma oltre il limite consentito per l’applicazione della sola sanzione amministrativa), vengono condannati come spacciatori.

    Ciò ha avuto effetti negativi gravi:

    - aumento del numero dei procedimenti penali (e sovraffollamento carcerario) e

    - aumento di condanne per spaccio di consumatori con modiche quantità di sostanze.

    Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità della Fini-Giovanardi, ha ripristinato per il reato di traffico illecito la distinzione prevista dalla Iervolino-Vassalli tra ''droghe leggere'' (da 2 a 6 anni) e ''droghe pesanti'' (da 8 a 20 anni).

    La legge n. 79 del 2014 ha previsto come fattispecie autonoma di reato il comma 5 dell’art. 73 T.U Stupefacenti c.d. spaccio di “lieve entità”, sino ad allora attenuante speciale, sanzionandolo con una pena da 6 mesi a 4 anni e una multa da 1000 a 15mila euro.

    (si evita la custodia cautelare in carcere e l'arresto obbligatorio, facoltativo solo in flagranza).

    QUINDI: l’art. 73, 5° comma non distingue tra droghe “leggere” e “pesanti

    la condizione del consumatore con una piccola quantità di cannabis per uso personale è assimilabile al piccolo spacciatore di sostanze “pesanti” quali eroina o cocaina, ben più pericolose.

    Eccessiva disparità di trattamento per molti condannati:

    ciò porta all’irrogazione di sanzioni sproporzionate per il consumatore di cannabis che ne detiene un po’ di più del consentito o che coltiva uno o due piante a fini personali e sanzioni molto blande per il piccolo spacciatore di droghe “pesanti”.

    -difficoltà applicative ed incoerenze sanzionatorie per i diversi tipi di sostanze;

    - sostanziale inefficacia delle politiche repressive dell’uso di sostanze stupefacenti,

    => è necessario rivedere l’intero sistema penale depenalizzando la cannabis per i consumatori e consentirne la coltivazione ad uso personale di qualche pianta.

    Direzione Nazionale Antimafia

    la quale sancisce apertamente, in proposito, il totale fallimento dell’azione repressiva in relazione all’azione di contrasto alla diffusione dei derivati della cannabis e “la letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione dei cannabinoidi”.

    Per di più - aggiunge la DNA - dirottare ulteriori risorse su questo fronte ridurrebbe l’efficacia dell’azione repressiva su “emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate da criminalità di tipo mafioso, estorsioni, traffico di essere umani e di rifiuti, corruzione, ecc)” e sul “contrasto al traffico delle (letali) droghe ‘pesanti’ ”.

    DNA ipotizza quale soluzione al problema nuove politiche di depenalizzazione che potrebbero dare buoni risultati in termini di deflazione del carico giudiziario, di liberazione di risorse disponibili delle forze dell’ordine e magistratura per il contrasto di altri fenomeni criminali e, infine, di prosciugamento di un mercato che, almeno in parte, è di appannaggio di associazioni criminali agguerrite.

    L’evoluzione della società e di conseguenza della politica è riuscita ad incidere sulle leggi emanate, in molti stati esteri, dando una svolta anti-proibizionista:

    - la Spagna che ha consentito la coltivazione e la vendita in forma associata dei “Cannabis Social Club” o

    - alcuni stati americani Colorado, Oregon, Alaska, California, Washington, hanno deciso di liberalizzare l’uso di cannabis sia a fini terapeutici sia a fini ricreativi, producendo un consistente nuovo raccolta di denaro in tasse.

    In queste legislazioni, la combinazione della liberalizzazione e della legalizzazione della cannabis CONSENTE:

    - la coltivazione personale di qualche pianta ad uso personale in esenzione di tasse,

    - la coltivazione in forma associata e la conseguente vendita al minuto, con l’imposizione di tasse sulle realtà commerciali, semi-professionali o associative con un consistente nuovo gettito per gli stati (vedi  Colorado od Oregon che hanno risanato i loro bilanci statali in meno di un anno).

    L’evoluzione sociale di fronte al fenomeno della cannabis, la proposta della DNA potrebbe portare, si auspica, ad una cambio radicale di visione nello scenario politico italiano attuale, tale da consentire una forma di legalizzazione foriera di innumerevoli vantaggi dal punto di vista deflattivo dei procedimenti penali e della popolazione carceraria, e ben più che positivi effetti economici diretti in conseguenza di una nuova fonte di gettito proveniente dalle tasse sulla vendita della cannabis coltivata in forma associata, ed, indirettamente, ulteriori positive ricadute anche in termini occupazionali e previdenziali.

     

     

    La mia proposta di legge prevede:

    - eliminare la sanzione amministrativa di cui all’art. 75 T.U. Stupefacenti in caso di detenzione di cannabis o derivati

    sull’art. 73 T.U. Stupefacenti non punibilità:

     per chiunque coltivi un numero massimo di 4 piante femmine finalizzate al consumo personale (in esenzione di tasse) ovvero

    ceda a titolo gratuito un quantitativo di cannabis fino a 5 grammi di peso lordo volto al consumo immediato, a persona maggiorenne.

    detenzione in luogo pubblico fino a 5 grammi di peso lordo,

    detenzione di 15 grammi di peso lordo se detenuti in privata abitazione dove non viene coltivata la cannabis.

    Si lascia invece la possibilità per i fini terapeutici di oltrepassare tale limite per la detenzione se in possesso di prescrizione medica nominale e documento d’identità personale.

    Coltivazione di cannabis in forma associata - associazioni riconosciute senza scopo di lucro - minimo di 3 persone fisiche, e fino ad un massimo di 250 associati e coltivare, indipendentemente dal numero degli associati, fino a 99 piante femmine di cannabis, ovvero massimo delle piante comunque coltivabili dall’associazione viene stabilito in 4 piante femmine x ciascun associato iscritto alla data dell’eventuale verifica.

    Limite di cessione agli associati MAX 50 grammi lordi al mese per ciascun associato.

    Tassazione (solo per coltivazione in forma associata) che andrebbe ad incidere al massimo sino ad un 30% del prezzo di vendita, esclusa Iva, la quale potrebbe essere determinata nella misura del 10%, prevedendo comunque una tassazione minima di € 2.000,00 per ciascun kilogrammo di cannabis che viene prodotto e venduto all’interno delle sedi di tali nuove associazioni.

    Tali associazioni non potranno però essere costituite da persone che abbiano già subito condanne specifiche di traffico aggravato di stupefacenti ovvero condannati per associazione mafiosa.

    I prodotti posti in vendita dalle associazioni dovranno comunque rispettare la normativa posta a tutela della salute ed i luoghi dell’associazione nei quali sarà consentito coltivare vendere e fumare la cannabis dovranno soggiacere alle normative strutturali, di sicurezza e d’igiene previste per i luoghi aperti al pubblico nei quali sono somministrati cibi e bevande.

    In conclusione

    Una normativa siffatta porterebbe numerosi vantaggi: bilanciando molti degli interessi in gioco, depenalizzando la coltivazione domestica, la detenzione e la cessione gratuita di modiche quantità, potrà fornire la possibilità allo stato di togliere notevolissimi flussi di denaro alle organizzazioni criminali di trafficanti europei ottenendo l’ulteriore effetto dell’emersione di una nuova sostanziosa base imponibile, potendo così ottenere risparmi di spesa nel sistema della giustizia delle forze dell’ordine e delle carceri, che potranno essere reinvestiti nelle operazioni di polizia rivolte alla repressione dei fenomeni criminali organizzati di traffico di sostanze stupefacenti pesanti.

    Qui il link al video del convegno al quale ho partecipato

    Qui il link alla mia proposta di legge per la legalizzazione della Cannabis

    Qui il trovate il file .pdf della mia proposta di legge sulla legalizzazione Cannabis

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