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Tancredi Turco

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  • Bilanciamo le condizioni dei genitori separati per l'interesse dei minori

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    La realtà sociale italiana ha visto negli ultimi anni il proliferare di procedimenti per separazioni e divorzi.
    Attualmente si stima che vi siano  4 milioni di cittadini separati.
    Tra questi la maggior parte è costituita da genitori di figli minori che si scontrano quotidianamente con situazioni paradossali rispetto al risultato della separazione ed all'affidamento dei figli.
    La legge italiana prevede l'affido condiviso dei figli.
    In caso di separazione e divorzio si dovrebbe ricercare una mitigazione degli effetti della separazione nei confronti dei figli, soprattutto se minori, che dovrebbero essere i soggetti più tutelati.
    L'affidamento dei figli dovrebbe infatti essere condiviso, ossia bisognerebbe offrire al minore la stessa possibilità di poter interagire affettivamente con entrambi i genitori indipendentemente dalla situazione venutasi a creare con la separazione o il divorzio.
    Spesso accade invece, che alcune decisioni dei tribunali finiscano per sbilanciare i diritti nei confronti di uno dei due genitori, riconoscendo l'affidamento formalmente in modo condiviso e paritario ma nella sostanza imponendo la residenza presso solo uno dei due genitori ovvero relegando ad uno dei genitori un ruolo secondario per mezzo di una forte riduzione delle visite ai figli minori: uno o due giorni a settimana ed uno o due fine settimana al mese.
    Questo per quanto concerne gli aspetti logistici essendo comunque doveroso evidenziare che il genitore separato che non convive con il minore, non ha strumenti giuridici efficaci in caso di mancato rispetto dei giorni di visita da parte del genitore che invece convive con il minore che potrà addurre una scusa qualsiasi per evitare di far incontrare il minore all'altro genitore non convivente.
    Ulteriori aspetti problematici sono costituiti dagli assegni di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, che spessissimo si vede assegnare quale abitazione familiare la casa dove, sino ad allora, la famiglia aveva vissuto unita, oltre ad un assegno di mantenimento anche economicamente rilevante a carico del genitore che dovrà invece lasciare la casa familiare.
    In questo caso troppe volte si è assistito a decisioni che non prendono in considerazione la realtà dei fatti e non pongono dovuta attenzione all'analisi finanziaria della coppia che si separa o divorzia.
    Per l'assegnazione di un mantenimento viene preferito il coniuge a reddito minore, ma indipendentemente dal patrimonio personale, ovvero in caso di comunione dei beni non si ha riguardo all'incremento proporzionale delle proprietà familiari nel corso della vita comune.
    Tutto ciò porta a conseguenze, talvolta, a dir poco, insostenibili, nelle quali un coniuge viene allontanato dalla casa familiare, imponendogli di continuare a pagare le rate del mutuo sulla casa che viene assegnata all'altro coniuge, pagare un assegno di mantenimento, e corrispondere al genitore convivente con il figlio minore, anche una considerevole quota di sostegno economico dedicata ai bisogni del minore.
    Dovremmo tutti interrogarci sulle distorsioni che sono causate da un'applicazione delle regole non adattata alla situazione concreta e propendere per un maggior bilanciamento degli interessi contrapposti.
    Realizzando così un'inversione di tendenza e considerando l'assegno di mantenimento un caso eccezionale da erogarsi solo nei casi di inabilità al lavoro per malattia o anzianità, applicando l'affido condiviso con doppia residenza del minore e mantenimento diretto in parti uguali da parte dei due genitori.
     

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