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Tancredi Turco

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  • Tutelare il diritto di visita dei genitori che non convivono con i figli

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    I criteri di partenza che devono regolare un sostanziale equilibrio nella crescita dei figli di due coniugi ormai separati o divorziati, in caso di conflitto, non vengono rispettati a causa della mancata applicazione delle norme di legge.

    La lacunosità della normativa del diritto di famiglia manca di sanzionare, con strumenti rapidi ed efficaci, il coniuge convivente con i figli minori che adduca una qualsiasi fantasiosa scusa per impedire all'altro genitore di vedere i figli nei tempi e con le modalità concesse in sede di separazione e divorzio.

    Questo tema rappresenta un "vulnus" del sistema giuridico italiano nella normativa inerente il diritto di famiglia e dei minori.

    Spesso la conflittualità tra genitori si riverbera nell'impedimento a consentire le visite ai figli, attuato dal genitore convivente nei confronti dell'altro.

    Nella pratica il dissidio tra ex coniugi, entrambi affidatari dei figli, si traduce in un modello che viene riproposto troppe volte nello scenario socio-familiare attuale, e contrappone in modo eccessivamente conflittuale il genitore affidatario con residenza prevalente dei figli ed il genitore affidatario con diritto di visita.

    Il genitore che non abita con i figli, pur avendo un calendario di visite definito dal giudice della famiglia, viene facilmente escluso dalla vita dei figli, sia per l'opposizione capricciosa del coniuge affidatario con residenza prevalente dei figli che ostacola le visite dell'altro, sia perché nell'ordinamento non esistono strumenti funzionalmente efficaci a tutelare il diritto di visita.

    Ponendo il caso che il genitore affidatario con residenza prevalente dei figli non voglia consentire la visita all'altro, il genitore con diritto di visita può solamente far registrare questo rifiuto dalle forze dell'ordine che verbalizzano il diniego di visita del coniuge convivente con i figli.

    A seguito di ciò il genitore con diritto di visita ha un'unico strumento fornito dal diritto per tutelare il suo innegabile diritto a vedere i propri figli, sporgere formale denuncia querela nei confronti del coniuge convivente per il reato di inottemperanza all'ordine del giudice, punito dall'art. 388 del codice penale.

    In realtà questo è uno strumento che è ben lungi dall'essere efficace, sia perché le indagini potranno dilungarsi anche per due anni sia perché il giudice spingerà i genitori a trovare un accordo, che molto probabilmente sarà un accordo sulle visite fotocopia di quello raggiunto in sede di separazione o di divorzio.

    Nella stessa situazione familiare ciò si potrà riproporre con incessante e cinico susseguirsi di episodi di diniego di visite senza che si possa utilizzare altro rimedio giuridico, sino a raggiungere una sterile ciclicità che porta il diniego di visita davanti ad un tribunale con conseguente accordo dei genitori per nuove visite, nuovi rifiuti di rispettare le visite concordate e nuovamente in tribunale e così via.

    Si assiste, insomma, ad una situazione in cui il genitore affidatario convivente con i figli risulta essere ipertutelato dall'ordinamento ed il genitore con diritto di visita in caso di violazione del diritto di vedere i propri figli non avrà altra scelta che adire nuovamente il tribunale, con conseguente aggravio di costi legali e consumando tempo prezioso, essendo comunque in balia del volere dell'altro genitore.

    Nella realtà quotidiana, sicuramente ogni caso presenta le proprie particolarità e ciascuna situazione differisce da tutte le altre ma si riscontra un dato statistico incontrovertibile: all'esito delle separazioni-divorzi nel 90% dei casi il genitore affidatario ma non convivente con i figli è il padre.

    In questo scenario si potrà ben comprendere come i figli minori, nelle mani del genitore convivente, possano divenire degli strumenti di offesa nei confronti del genitore con diritto di visita al quale è impedito persino il minimo contatto con i propri figli.

    Senza tacere che vi è il grave rischio che il minore, crescendo nella "forzata" assenza dell'altro genitore, possa, in futuro e nel tempo, sviluppare problematiche emotive se non anche psicologiche.

    A tutto ciò è tempo di porre un freno ed un rimedio efficace, eventualmente anche per mezzo della modifica normativa volta a sanzionare immediatamente il genitore che non rispetti gli accordi assunti in sede di separazione e divorzio quando si manifestino violazioni del diritto di visita dei figli, al fine d'impedire che i minori possano essere utilizzati come pretestuoso mezzo per attuare ingiustificate ripicche nei confronti dell'altro genitore non convivente con i figli.

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